Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento aiprovvedimenti finali dei procedimenti di:a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
Ai sensi della delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014, le istituzioni scolastiche non sono dotate di organi di indirizzo politico-amministrativo. Il Consiglio di istituto è un organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali: pur non rientrando nella definizione tecnica di organo di indirizzo politico, la scuola ha scelto di pubblicare in questa sezione le informazioni relative alle delibere adottate, nell'ottica di una trasparenza più ampia.
Delibere Consiglio Istituto a.s. 2022/2023
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